ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
Gruppo Regionale UMBRIA
STATUTO REGIONALE
Art. 1 – Organizzazione e scopi
All'interno di ciascuna Regione, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza attraverso il proprio
Gruppo Regionale, con il compito di promuovere nel territorio di competenza gli scopi indicati nell'art. 2
dello Statuto Nazionale.
Art. 2 – Gruppo Regionale
Nella Regione UMBRIA è attivo il Gruppo Regionale Umbria, con sede in Perugia - Strada di Prepo, 1
presso la sede del Comitato Regionale Umbria-L.N.D.
Il Gruppo regionale è tenuto al rispetto dello Statuto Nazionale e delle decisioni degli organi nazionali.
Art. 3 – Appartenenza al Gruppo Regionale
Appartengono al Gruppo Regionale UMBRIA gli associati che hanno residenza nella Regione.
Lo spostamento, da parte dell’associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al di fuori
della Regione UMBRIA comporta, automaticamente, la perdita dell’appartenenza al Gruppo Regionale
A.I.A.C. UMBRIA.
In tal caso, l’allenatore dovrà dare comunicazione alla Segreteria Nazionale del cambio di residenza ed
essere inserito nel nuovo Gruppo Regionale in cui l’ha trasferita.
Art. 4 – Organi
Sono Organi del Gruppo:
a) l’Assemblea generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’espletamento, da parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo regionale, ivi compresa
la copertura di cariche all’interno dello stesso, deve intendersi gratuito.
A coloro che ne faranno richiesta, il Gruppo Regionale riconoscerà esclusivamente un rimborso spese
chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione dell’incarico ricoperto in seno al Gruppo regionale
Art. 5 – Assemblea generale regionale
L’Assemblea generale regionale è costituita dai delegati eletti nelle Assemblee da ciascun Gruppo
provinciale in ragione di uno ogni 10 iscritti - o frazione superiore a 0,5 - con il minimo di uno per Gruppo.
Per il computo degli iscritti, ai fini del precedente comma, faranno fede le iscrizioni comunicate dalla
Segreteria Nazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.
Possono essere nominati delegati gli allenatori in regola con l’iscrizione all’A.I.A.C. (contestualmente
nell’anno in corso e nel precedente) al momento della loro designazione da parte dell’ Assemblea
provinciale.
L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno. Può altresì riunirsi in sessione
straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o su richiesta motivata
da almeno un decimo degli associati.
La convocazione dell’Assemblea è diramata dal Presidente regionale a tutti i Gruppi provinciali almeno 20
giorni prima della data prevista a mezzo lettera raccomandata o email.
La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno, il luogo in cui essa verrà tenuta, la data
e l’ora previste per la prima e per la seconda convocazione dell’Assemblea e dovrà essere pubblicata sul
sito Nazionale e Regionale.
Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.
L’Assemblea è presieduta da un delegato nominato dall’Assemblea.
Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza
dei delegati pari al 50% più uno.
Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due
terzi dei delegati.
In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque
sia il numero dei delegati presenti.
Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.
Le decisioni riguardanti le proposte di modifica del presente Statuto regionale dovranno essere approvate
dall’Assemblea straordinaria, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati presenti.
Le eventuali modifiche statutarie saranno sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale e spiegheranno i
propri effetti solo a seguito dell'eventuale approvazione.
All’inizio della seduta, l'Assemblea nominerà tre delegati per la composizione della Commissione per la
Verifica dei Poteri che provvederà:
a) alla convalida della lista dei delegati suddivisi per Provincia predisposta dalla Segreteria
regionale;
b) alla verifica del numero di voti esprimibili dopo il controllo dei delegati presenti;
c) alla firma delle schede elettorali per l’elezione degli organi sociali in numero pari ai voti di cui al
precedente punto b) ed alla consegna di quelle spettanti a ciascun delegato;
d) al controllo della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali;
e) allo scrutinio delle schede ed alla redazioni del verbale con i risultati delle votazioni che dovrà
essere consegnato al Presidente dell’Assemblea per la proclamazione degli eletti.
La validità dei lavori assembleari sarà proclamata dal Presidente dell’Assemblea.
Art. 6 – Attribuzioni dell’Assemblea generale regionale
L’Assemblea generale regionale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non
siano specificatamente attribuiti ad altri organi del presente Statuto.
In sessione ordinaria delibera, in particolare, su:
a) l’approvazione dei bilanci regionali preventivo e consuntivo con allegata la relazione della gestione
sociale;
b) l’approvazione dei bilanci provinciali preventivo e consuntivo con allegata la relazione della
gestione sociale;
c) l’elezione del Presidente Regionale;
d) l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) l’elezione dei delegati regionali per l'Assemblea Generale Nazionale e per l'Assemblea della
componente dilettantistica;
f) la proposta di modifica dello Statuto a norma dell'articolo precedente;
g) la costituzione o estinzione dei Gruppi provinciali;
h) la proposta da indirizzare al Consiglio Direttivo Nazionale per il commissariamento di un Gruppo Provinciale.
Art. 7 – Elezione del Presidente Regionale
Le candidature a Presidente regionale devono essere presentate, a mano, a mezzo raccomandata A/R, a
mezzo email o a mezzo telefax, presso la sede del Gruppo Regionale dai Gruppi provinciali o da singoli
associati, non più tardi di dieci giorni prima della data dell’Assemblea, unitamente al proprio programma
elettorale e ad una lettera di presentazione. In caso di candidatura presentate dai singoli associati, le stesse
dovranno essere sottoscritte da almeno 30 associati.
I nominativi dei candidati, i relativi programmi elettorali e le relative lettere di presentazione dovranno
essere inviati, senza ritardo, alla Segreteria Nazionale ed essere pubblicati sul sito internet del Gruppo
Regionale almeno cinque giorni prima delle votazioni.
Le votazioni avverranno da parte dei delegati presenti a scrutinio segreto.
Ciascun delegato, per ciascuna scheda, potrà esprimere un solo voto da scegliersi tra i candidati.
In prima votazione risulterà eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza di due terzi dei voti.
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum di cui al comma precedente, si procederà ad una
successiva votazione tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti.
A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all’A.I.A.C. e, in caso di
ulteriore parità, il più anziano di età.
In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo del Presidente regionale si provvederà alla sua
sostituzione con il Vice Presidente regionale che entro sei mesi dovrà indire una nuova assemblea elettiva.
La carica di Presidente regionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale.
Art. 8 – Elezioni dei revisori dei Conti e dei delegati assembleari alle assemblee nazionali
Nella prima assemblea regionale del quadriennio, o nei casi di vacazioni delle cariche elettive per le quali si
rende indispensabile procedere a nuove elezioni, l'assemblea Generale Regionale provvede all'elezione dei
tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente del Collegio dovrà necessariamente essere almeno in possesso del titolo di ragioniere
commercialista o iscritto all’Albo dei Revisori contabili.
Si procederà dapprima all'elezione del Presidente tra coloro che, candidati, sono in possesso del requisito di
cui al comma precedente, per poi procedere all'elezione degli altri due componenti il Collegio.
Il primo dei non eletti in entrambe le votazioni, quale supplente, integrerà il Collegio nei casi di vacazione.
Relativamente all’elezione dei Revisori dei Conti, ciascun Gruppo Provinciale può presentare una sola
candidatura.
Ogni delegato assembleare potrà esprimere un solo voto.
L'Assemblea procederà altresì all'elezione dei delegati assembleari che resteranno in carica anch'essi per
tutta la durata del mandato.
Art. 9 – Attribuzioni del Presidente Regionale
Il Presidente regionale rappresenta il Gruppo regionale e ne ha la rappresentanza legale. Per le operazioni
finanziarie e bancarie il Presidente è coadiuvato dal Segretario in regime di firma disgiunta.
In particolare tra le sue funzioni:
a) convoca l’Assemblea generale regionale;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo regionale;
c) coordina le attività di tutti gli organi del Gruppo regionale;
d) nomina i due membri cooptati del Consiglio regionale;
e) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Regionale, da individuarsi al di fuori del
direttivo stesso.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo Regionale
Il Consiglio Direttivo regionale è composto da:
a) il Presidente regionale eletto ai sensi e nei modi stabiliti dall’art. 7;
b) i Presidenti dei Gruppi provinciali;
c) il coordinatore regionale per calcio femminile (senza diritto di voto);
d) il coordinatore regionale per il calcio a 5 (senza diritto di voto).
Il Presidente ha facoltà di integrare il Consiglio Regionale attraverso la nomina di due membri cooptati,
individuati a fronte di particolari competenze o esperienze; i membri cooptati presenzieranno alle riunioni
senza diritto di voto e non potranno appartenere al medesimo Gruppo Provinciale.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in teleconferenza.
Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente
regionale. Il Consiglio Direttivo:
a) si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;
b) si adopera per il buon funzionamento del Gruppo regionale e per assicurare il massimo proselitismo
in Regione;
c) nomina uno o più Vice Presidenti regionali da scegliersi tra i Consiglieri regionali;
d) nomina il responsabile regionale per la comunicazione;
e) ratifica la proposta di nomina del Segretario Regionale;
f) determina ogni anno la quota parte del tesseramento da versare alla relativa Sezione provinciale;
g) approva il rendiconto regionale e redige il bilancio preventivo;
h) verifica la conformità dei bilanci provinciali e l'esattezza corrispondenza con i documenti
giustificativi di spesa nonché verifica la conformità dei dati con i saldi di Conti Correnti bancari e/o
postali; procede all’eventuale approvazione;
i) propone al Consiglio Direttivo Nazionale lo scioglimento dei Gruppi Provinciali, nei casi di cattivo
funzionamento e/o gravi negligenze.
Art. 12 – Il Segretario Regionale
Il Segretario coadiuva il Presidente regionale nella gestione del Gruppo regionale e svolge la funzione di
tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Ha inoltre le funzioni di verbalizzatore nelle
riunioni e nelle assemblee.
Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale
Il Collegio dei Revisori dei Conti regionale:
a) controlla la regolarità della gestione amministrativa, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i
bilanci consuntivo e preventivo del Gruppo Regionale sui quali redigerà una relazione in occasione
dell’Assemblea regionale;
b) controlla la regolarità della gestione amministrativa, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i
bilanci consuntivo e preventivo dei Gruppi Provinciali sui quali redigerà una relazione in occasione
dell’Assemblea regionale;
c) si riunisce almeno due volte l’anno, con la presenza di almeno due membri effettivi, per il controllo
sulla regolare tenuta della contabilità regionale.
Art. 14 – Il Responsabile per la Comunicazione
Il responsabile per la comunicazione è incaricato di porre in essere tutta l'attività necessaria alla massima
diffusione dell'attività associativa, anche attraverso la gestione e l'aggiornamento del sito internet del Gruppo Regionale.
Art. 15 – Gruppi provinciali e sub-provinciali
In ogni provincia della regione, si organizza un Gruppo Provinciale con un proprio Statuto che in ogni caso
non potrà contrastare con lo Statuto nazionale e con lo Statuto regionale.
Il Gruppo provinciale, previa approvazione del Consiglio Direttivo regionale, può costituire, in particolari
casi di natura geografica o culturale, una o più Sezioni sub provinciali.
Ciascun Gruppo provinciale è rappresentato da un proprio Presidente.
A ciascun Gruppo provinciale viene corrisposta una quota parte, stabilita del Consiglio Direttivo regionale,
relativa al numero degli associati del Gruppo stesso.
Le cariche elettive del presente Statuto sono tutte incompatibili fra loro.
Art. 16 – Durata delle cariche sociali
Tutti gli organi sociali rimangono in carica quattro anni, concomitanti con il quadriennio olimpico.
Art. 17 – Relazione morale e finanziaria
La relazione morale e finanziaria viene presentata annualmente dal Presidente regionale sia al Consiglio
Direttivo Nazionale che all’Assemblea regionale e dovrà contenere la relazione sull’attività svolta, gli
obiettivi raggiunti ed i programmi per il futuro del Gruppo regionale.
Art. 18 – Controversie e disciplina interna
Eventuali controversie fra associati dovranno essere sottoposte al Collegio dei Probiviri Nazionale, mentre
per qualsiasi questione disciplinare la competenza è attribuita al Collegio di Garanzia Nazionale
.
Art. 19 – Agevolazioni Fiscali
Il presente Statuto viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 148 del TUIR
e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni delle operazioni fiscali.
Art. 20 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto regionale valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale
e nel Regolamento Organico Nazionale. Per quanto non previsto dai suddetti valgono le norme di diritto
ordinario in quanto applicabili.